Fly Fishermen Club Parma

Statuto 1980

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1
E' costituita una Associazione denominata: "Fly Fishermen Club"

Art. 2
Il Club ha Io scopo di promuovere ed organizzare tutte le iniziative che possano incrementare la pesca alla mosca artificiale con la lenza detta a coda di topo, raggruppando i pescatori che si dedicano a tale sistema e così conseguire la migliore attuazione e svolgimento di tale metodo.

Art. 3
Il "Fly Fishermen Club", ha sede in Parma.

Art. 4
Il Fly Fishermen Club è assolutamente apartitico e non si prefigge scopi speculativi.
Nell'ambito del Club non potrà essere svolta nè dai Consiglieri, nè dai Soci, attività commerciale o competitiva o comunque in contrasto con gli interessi del Club medesimo.
Ogni Socio potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell'attività del Club; in tal caso, dovrà darne comunicazione alla Segreteria affinché ne vengano edotti gli altri Soci perché possano parteciparvi, se lo riterranno opportuno.

SOCI

Art. 5
Possono diventare Soci tutti coloro che sono in possesso della Licenza Governativa di Pesca e che si dedicano elettivamente e per libera scelta alla pesca a mosca.
L'aspirante Socio presenterà domanda corredata della firma di presentazione di almeno tre Soci e di un Consigliere. Il Consiglio Direttivo del Club dovrà esaminare la domanda ed esprimersi a scrutinio segreto, insindacabilmente e senza obbligo di comunicare i motivi della decisione.

Art. 6
I Soci che intendono cessare di appartenere al Club debbono comunicarlo al Consiglio, tramite la Segreteria, con lettera raccomandata inviata almeno con tre mesi di anticipo rispetto alla fine dell'esercizio sociale.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7
L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sarà convocata a cura del Consiglio almeno una volta all'anno, nel luogo, giorno ed ora che sarà di volta in volta stabilito al momento della convocazione e sarà valida con qualsiasi numero di presenti. Non sono ammesse deleghe, sia per l'assemblea ordinaria sia per la straordinaria.

Art. 8
L'Assemblea Generale Straordinaria potrà essere convocata quando il Presidente o il Consiglio ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta domanda al Consiglio stesso da almeno un terzo dei Soci. Anche l'Assemblea Straordinaria delibera validamente con qualsiasi numero di presenti.
L'avviso di convocazione ai Soci verrà inviato per lettera raccomandata con almeno dieci giorni di preavviso sulla data fissata per l'Assemblea.

Art. 9
Sono di competenza dell'Assemblea, l'approvazione dei bilanci, le modifiche dello Statuto Sociale e gli atti di straordinaria amministrazione.
Hanno diritto al voto in Assemblea e per la nomina delle cariche sociali solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

CARICHE SOCIALI

Art. 10
Il Club è retto da un Consiglio Direttivo composto di nove membri. Sono altresì nominati tre Revisori dei conti che possono presenziare alle riunioni del Consiglio stesso senza voto deliberante. Il Consiglio dura in carica due esercizi sociali. I membri in scadenza possono essere rieletti. Hanno diritto ad entrare a far parte del Consiglio i Soci che abbiano riportato il maggior numero di voti: i primi nove in questo caso. I tre Soci che immediatamente li seguono nella votazione hanno diritto alla carica di Revisori dei conti.

Art. 11
Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

a) la nomina fra i suoi membri del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;

b) la determinazione di anno in anno della quota sociale;

c) le deliberazioni riguardanti questioni che non superino l'ordinaria amministrazione;

d) la sospensione o la radiazione di Soci per inadempienze agli obblighi statutari o per gravi motivi di ordine morale.

Tutto quello che di missive o comunicazioni sia da chiunque inviato al Club deve essere consegnato al Segretario e da questi registrato in apposito libro. Tali missive o comunicazioni sono a piena disposizione del Consiglio.

Art. 12
Il Consiglio si riunirà almeno una volta al mese nel luogo indicato dal Presidente.
La convocazione sarà comunicata ai Consiglieri dalla Segreteria con almeno cinque giorni di anticipo (o per lettera o a mezzo telefono) o dal Presidente stesso in occasione di altri incontri.
Il Consiglio potrà validamente deliberare solo con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13
Fermo restando il divieto per ogni nostro Socio di appartenere ad altre associazioni di pesca non a mosca, resta stabilito che ciascun Socio non potrà rivestire cariche sociali presso altre associazioni di pescatori a mosca.
Il Consiglio Direttivo verrà eletto dai Soci con le seguenti modalità:

a) tutti i Soci potranno essere invitati o chiedere loro stessi, presentando la propria candidatura alla Segreteria del Club, di essere ammessi a far parte del Consiglio.
Tale invito o richiesta dovrà pervenire alla Segreteria entro il primo giorno di dicembre dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio uscente;

b) l'elenco dei candidati verrà inviato a tutti i Soci entro il quindici di dicembre dell'anno in cui si effettuano le votazioni, cioè ogni due anni. I Soci faranno pervenire con voto segreto alla Segreteria (al recapito che sarà stabilito) entro il dieci di gennaio dell'anno successivo, l'elenco in cui avranno segnato un massimo di dodici preferenze, tanti sono i Consiglieri da eleggere (nove) e i Revisori dei conti (tre). Le schede elettorali inviate ai singoli Soci dovranno essere preventivamente siglate dagli incaricati dello spoglio elettorale;

c) in base al computo dei suffragi ottenuti verranno nominati i Consiglieri e i Revisori dei conti;

d) le schede elettorali una volta scrutinate potranno essere consultate da ogni Socio che ne faccia richiesta alla Segreteria.

Art. 14
Il Club è rappresentato di fronte a terzi e in giudizio dal Presidente del Consiglio.

Art. 15
Per i casi non contemplati dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel titolo 2û del 1û Libro del Codice Civile.