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Statuto 1980 |
COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1
E' costituita una Associazione denominata: "Fly Fishermen
Club"
Art. 2
Il Club ha Io scopo di promuovere ed organizzare tutte le iniziative
che possano incrementare la pesca alla mosca artificiale con la lenza
detta a coda di topo, raggruppando i pescatori che si dedicano a tale
sistema e così conseguire la migliore attuazione e svolgimento
di tale metodo.
Art. 3
Il "Fly Fishermen Club", ha sede in Parma.
Art. 4
Il Fly Fishermen Club è assolutamente apartitico e non si
prefigge scopi speculativi.
Nell'ambito del Club non potrà essere svolta nè dai
Consiglieri, nè dai Soci, attività commerciale o
competitiva o comunque in contrasto con gli interessi del Club
medesimo.
Ogni Socio potrà rendersi promotore di iniziative che
rientrino nell'attività del Club; in tal caso, dovrà
darne comunicazione alla Segreteria affinché ne vengano edotti
gli altri Soci perché possano parteciparvi, se lo riterranno
opportuno.
Art. 5
Possono diventare Soci tutti coloro che sono in possesso della
Licenza Governativa di Pesca e che si dedicano elettivamente e per
libera scelta alla pesca a mosca.
L'aspirante Socio presenterà domanda corredata della firma di
presentazione di almeno tre Soci e di un Consigliere. Il Consiglio
Direttivo del Club dovrà esaminare la domanda ed esprimersi a
scrutinio segreto, insindacabilmente e senza obbligo di comunicare i
motivi della decisione.
Art. 6
I Soci che intendono cessare di appartenere al Club debbono
comunicarlo al Consiglio, tramite la Segreteria, con lettera
raccomandata inviata almeno con tre mesi di anticipo rispetto alla
fine dell'esercizio sociale.
Art. 7
L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sarà convocata a cura
del Consiglio almeno una volta all'anno, nel luogo, giorno ed ora che
sarà di volta in volta stabilito al momento della convocazione
e sarà valida con qualsiasi numero di presenti. Non sono
ammesse deleghe, sia per l'assemblea ordinaria sia per la
straordinaria.
Art. 8
L'Assemblea Generale Straordinaria potrà essere convocata
quando il Presidente o il Consiglio ne ravvisino la necessità
o quando ne sia fatta domanda al Consiglio stesso da almeno un terzo
dei Soci. Anche l'Assemblea Straordinaria delibera validamente con
qualsiasi numero di presenti.
L'avviso di convocazione ai Soci verrà inviato per lettera
raccomandata con almeno dieci giorni di preavviso sulla data fissata
per l'Assemblea.
Art. 9
Sono di competenza dell'Assemblea, l'approvazione dei bilanci, le
modifiche dello Statuto Sociale e gli atti di straordinaria
amministrazione.
Hanno diritto al voto in Assemblea e per la nomina delle cariche
sociali solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale
per l'anno in corso.
Art. 10
Il Club è retto da un Consiglio Direttivo composto di nove
membri. Sono altresì nominati tre Revisori dei conti che
possono presenziare alle riunioni del Consiglio stesso senza voto
deliberante. Il Consiglio dura in carica due esercizi sociali. I
membri in scadenza possono essere rieletti. Hanno diritto ad entrare
a far parte del Consiglio i Soci che abbiano riportato il maggior
numero di voti: i primi nove in questo caso. I tre Soci che
immediatamente li seguono nella votazione hanno diritto alla carica
di Revisori dei conti.
Art. 11
Sono di competenza del Consiglio Direttivo:
a) la nomina fra i suoi membri del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;b) la determinazione di anno in anno della quota sociale;
c) le deliberazioni riguardanti questioni che non superino l'ordinaria amministrazione;
d) la sospensione o la radiazione di Soci per inadempienze agli obblighi statutari o per gravi motivi di ordine morale.
Tutto quello che di missive o comunicazioni sia da chiunque inviato al Club deve essere consegnato al Segretario e da questi registrato in apposito libro. Tali missive o comunicazioni sono a piena disposizione del Consiglio.
Art. 12
Il Consiglio si riunirà almeno una volta al mese nel luogo
indicato dal Presidente.
La convocazione sarà comunicata ai Consiglieri dalla
Segreteria con almeno cinque giorni di anticipo (o per lettera o a
mezzo telefono) o dal Presidente stesso in occasione di altri
incontri.
Il Consiglio potrà validamente deliberare solo con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza: in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Art. 13
Fermo restando il divieto per ogni nostro Socio di appartenere ad
altre associazioni di pesca non a mosca, resta stabilito che ciascun
Socio non potrà rivestire cariche sociali presso altre
associazioni di pescatori a mosca.
Il Consiglio Direttivo verrà eletto dai Soci con le seguenti
modalità:
a) tutti i Soci potranno essere invitati o chiedere loro stessi, presentando la propria candidatura alla Segreteria del Club, di essere ammessi a far parte del Consiglio.
Tale invito o richiesta dovrà pervenire alla Segreteria entro il primo giorno di dicembre dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio uscente;b) l'elenco dei candidati verrà inviato a tutti i Soci entro il quindici di dicembre dell'anno in cui si effettuano le votazioni, cioè ogni due anni. I Soci faranno pervenire con voto segreto alla Segreteria (al recapito che sarà stabilito) entro il dieci di gennaio dell'anno successivo, l'elenco in cui avranno segnato un massimo di dodici preferenze, tanti sono i Consiglieri da eleggere (nove) e i Revisori dei conti (tre). Le schede elettorali inviate ai singoli Soci dovranno essere preventivamente siglate dagli incaricati dello spoglio elettorale;
c) in base al computo dei suffragi ottenuti verranno nominati i Consiglieri e i Revisori dei conti;
d) le schede elettorali una volta scrutinate potranno essere consultate da ogni Socio che ne faccia richiesta alla Segreteria.
Art. 14
Il Club è rappresentato di fronte a terzi e in giudizio dal
Presidente del Consiglio.
Art. 15
Per i casi non contemplati dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme contenute nel titolo 2û del 1û Libro del Codice
Civile.